Art. 495 ter c.p.
Testo dell'articolo
Art. 495 ter. Fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualita' personali
Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell'altrui corpo utili per consentire l'accertamento di identita' o di altre qualita' personali, e' punito con la reclusione da uno a sei anni. Il fatto e' aggravato se commesso nell'esercizio di una professione sanitaria [modificato] .
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