Art. 480 c.p.
Testo dell'articolo
Art. 480. Falsita' ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto e' destinato a provare la verita', e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni. 86
Aggiornamenti
86 Il D.L. 26 novembre 1980, n. 776 , convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n. 874 , ha disposto (con l'art. 15-quater, comma 1) che "Le pene per i reati previsti dagli articoli 479 , 480 , 481 e 483 del codice penale , commessi per conseguire benefici disposti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, sono aumentate fino alla meta'".
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