Art. 452 sexies c.p. — Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivita'
Testo dell'articolo
Art. 452 sexies. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivita'
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattivita'. La pena di cui al primo comma e' aumentata sino alla meta' quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto e' commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze [modificato] . COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116 [comma abrogato] .
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