In vigoreNormativaCodice penale

Art. 452 novies c.p.

Testo dell'articolo

Art. 452 novies.

-novies. (Aggravante ambientale). [modificato] Quando un fatto gia' previsto come reato e' commesso allo scopo di eseguire uno o piu' tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o piu' norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso e' aumentata da un terzo alla meta' e nel secondo caso e' aumentata di un terzo. In ogni caso il reato e' procedibile d'ufficio. [modificato]

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Avv. Federico Papa
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