Art. 449 c.p. — Delitti colposi di danno
Testo dell'articolo
Art. 449. Delitti colposi di danno
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis, cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. 172 La pena e' raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone.
Aggiornamenti
172 La L. 21 novembre 2000, n. 353 ha disposto (con l'art. 11, comma 7) che "All' articolo 449, primo comma, del codice penale , dopo la parola: "Chiunque" sono inserite le seguenti: ", al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis,"." La medesima modifica era stata precedentemente disposta dall' art. 1, comma 7, del D.L. 4 agosto 2000, n. 220 , convertito, con modificazioni, dalla L. 6 ottobre 2000, n. 275 .
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