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Art. 441 c.p. — Adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute

Testo dell'articolo

Art. 441. Adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute

Chiunque adultera o contraffa', in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell'articolo precedente, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a lire tremila.

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Avv. Federico Papa
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