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Art. 423 quater c.p. — Confisca

Testo dell'articolo

Art. 423 quater. Confisca

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale , per il delitto previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, e' sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando, a seguito di condanna per il delitto ... [modificato] previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, e' stata disposta la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato ed essa non e' possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilita' e ne ordina la confisca. I beni confiscati e i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilita' della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per il ripristino dei luoghi. La confisca non si applica nel caso in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto al ripristino dello stato dei luoghi.

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Avv. Federico Papa
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