In vigoreNormativaCodice penale

Art. 421 bis c.p.

Testo dell'articolo

Art. 421 bis. Pubblica intimidazione con uso di armi

Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con la reclusione da tre a otto anni [modificato] .

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Avv. Federico Papa
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