Art. 420 c.p. — Attentato a impianti di pubblica utilita'
Testo dell'articolo
Art. 420. Attentato a impianti di pubblica utilita'
Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilita', e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni. COMMA ABROGATO DALLA L. 18 MARZO 2008, N. 48 [comma abrogato] . COMMA ABROGATO DALLA L. 18 MARZO 2008, N. 48 [comma abrogato] .
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