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Art. 527 c.p. — Atti osceni

Testo dell'articolo

Art. 527. Atti osceni

Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000 [modificato] . Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi. [modificato] se il fatto e' commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da cio' deriva il pericolo che essi vi assistano. Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila.

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Avv. Federico Papa
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