Art. 527 c.p. - Atti osceni
Testo dell'articolo
Art. 527. Atti osceni
Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000 [modificato].
Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi. [modificato] se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.
Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila.
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