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Art. 413 c.p. — Uso illegittimo di cadavere

Testo dell'articolo

Art. 413. Uso illegittimo di cadavere

Chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere, o una parte di esso, a scopi scientifici o didattici, in casi non consentiti dalla legge, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso su un cadavere, o su una parte di esso, che il colpevole sappia essere stato da altri mutilato, occultato o sottratto.

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Avv. Federico Papa
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