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Art. 410 c.p. — Vilipendio di cadavere

Testo dell'articolo

Art. 410. Vilipendio di cadavere

Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri e' punito con la reclusione da uno a tre anni. Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalita' o di oscenita', e' punito con la reclusione da tre a sei anni.

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Avv. Federico Papa
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