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Art. 355 c.p. — Inadempimento di contratti di pubbliche forniture

Testo dell'articolo

Art. 355. Inadempimento di contratti di pubbliche forniture

Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessita', fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille. La pena e' aumentata se la fornitura concerne:

1° sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;

2° cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;

3° cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio. Se il fatto e' commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da lire cinquecento a ventimila. Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.

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Avv. Federico Papa
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