Art. 343 c.p. — Oltraggio a un magistrato in udienza
Testo dell'articolo
Art. 343. Oltraggio a un magistrato in udienza
Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [modificato] . La pena e' della reclusione da due a cinque anni se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate se il fatto e' commesso con violenza o minaccia. 6
Aggiornamenti
6 Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Non si applicano le disposizioni degli articoli 336 , 337 , 338 , 339 , 341 , 342 , 343 del Codice penale quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche sono apportate fino a quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale .
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Note professionali
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