Art. 322 ter.1 c.p. - Custodia giudiziale dei beni sequestrati
Testo dell'articolo
Art. 322 ter.1. Custodia giudiziale dei beni sequestrati
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1 (Custodia giudiziale dei beni sequestrati). [modificato] I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti indicati all'[articolo 322-ter](/it-IT/fonte/codice-penale/art-322-ter), diversi dal denaro e dalle disponibilita' finanziarie, possono essere affidati dall'autorita' giudiziaria in custodia giudiziale agli organi della polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative [modificato] .
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