Art. 317 bis c.p.
Testo dell'articolo
Art. 317 bis. Pene accessorie
La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacita' in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'[articolo 323-bis](/it-IT/fonte/codice-penale/art-323-bis), primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni ne' superiore a sette anni. Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall'[articolo 323-bis](/it-IT/fonte/codice-penale/art-323-bis), secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del presente articolo per una durata non inferiore a un anno ne' superiore a cinque anni [modificato] .
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