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Art. 292 c.p. - Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato

Testo dell'articolo

Art. 292. Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato

(Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato). [modificato] Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato e' punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La pena e' aumentata da euro 5.000 a euro 10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale. Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato e' punito con la reclusione fino a due anni. Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali [modificato] .

Art. 292 bis — Art. 293: ABROGATI (2 articoli)

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