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Art. 270 quinquies.2 c.p. - Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro

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Art. 270 quinquies.2. Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro

2 - Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro

2 (Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro). [modificato] Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalita' di terrorismo di cui all'[articolo 270-sexies](/it-IT/fonte/codice-penale/art-270-sexies), e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000 [modificato] .

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