Art. 244 c.p. - Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra
Testo dell'articolo
Art. 244. Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra
(Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra) Chiunque, senza l'approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, e' punito con la reclusione da sei a diciotto anni [modificato] ; se la guerra avviene, e' punito con l'ergastolo. Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini, ovunque residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena e' della reclusione da tre a dodici anni [modificato] . Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni, la pena e' della reclusione da cinque a quindici anni [modificato] .
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