Art. 275 sexies c.p. - Circostanze aggravanti
Testo dell'articolo
Art. 275 sexies. Circostanze aggravanti
(Circostanze aggravanti). [modificato] . Le pene stabilite per i reati previsti dagli articoli [275-bis](/it-IT/fonte/codice-penale/art-275-bis), [275-ter](/it-IT/fonte/codice-penale/art-275-ter), [275-quater](/it-IT/fonte/codice-penale/art-275-quater), [275-quinquies](/it-IT/fonte/codice-penale/art-275-quinquies) e dall'[articolo 12](/it-IT/fonte/codice-penale/art-12), comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aumentate da un terzo alla meta': [modificato]
a) se il fatto e' commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'[articolo 416](/it-IT/fonte/codice-penale/art-416); [modificato]
b) se il fatto e' commesso mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere; [modificato]
c) se il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attivita' professionale, commerciale, bancaria o finanziaria; [modificato]
d) se il fatto e' commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio; [modificato]
e) se dal reato deriva un profitto o un vantaggio di rilevante entita'; [modificato]
f) se il colpevole distrugge, sopprime, occulta, danneggia, in tutto o in parte, un documento o un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento. [modificato] . Quando il colpevole, al fine di procurarsi l'impunita' per uno dei reati di cui al primo comma, commette taluno dei delitti di cui all'[articolo 377](/it-IT/fonte/codice-penale/art-377), terzo comma e 377-bis, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla meta'. [modificato]
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