Art. 275 octies c.p. - Confisca obbligatoria
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Art. 275 octies. Confisca obbligatoria
octies - Confisca obbligatoria
(Confisca obbligatoria). [modificato] . Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'[articolo 444](/it-IT/fonte/codice-penale/art-444) del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli [275-bis](/it-IT/fonte/codice-penale/art-275-bis), [275-ter](/it-IT/fonte/codice-penale/art-275-ter), [275-quater](/it-IT/fonte/codice-penale/art-275-quater), [275-quinquies](/it-IT/fonte/codice-penale/art-275-quinquies), e all'[articolo 12](/it-IT/fonte/codice-penale/art-12), comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile, e' disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita', anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prezzo, al prodotto o al profitto del reato. [modificato]
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