Art. 574 c.p. — Sottrazione di persone incapaci
Testo dell'articolo
Art. 574. Sottrazione di persone incapaci
Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilita' genitoriale [modificato] , al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volonta' dei medesimi, e' punito, a querela del genitore esercente la responsabilita' genitoriale [modificato] , del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni. Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio. Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544. 31
Aggiornamenti
31 La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 22 febbraio 1964, n. 9 (in G.U. 1ª s.s. 29/02/1964, n. 54), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell' art. 574 del Codice penale , in riferimento all' art. 29, secondo comma, della Costituzione , in quanto limita il diritto di querela al genitore esercente la patria potesta'".
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