Art. 572 bis c.p.
Testo dell'articolo
Art. 572 bis. Confisca
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'[articolo 444](/it-IT/fonte/codice-penale/art-444) del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'[articolo 572](/it-IT/fonte/codice-penale/art-572) e' sempre ordinata la confisca dei beni, ivi compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari, che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione del reato [modificato] .
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