Art. 570 ter c.p. — Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori
Testo dell'articolo
Art. 570 ter. Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori
Il responsabile dell'adempimento dell' obbligo di istruzione [modificato] che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo [modificato] 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, [modificato] o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, e' punito con la reclusione fino a due anni. Il responsabile dell'adempimento dell' obbligo di istruzione [modificato] che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo [modificato] 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell' obbligo di istruzione [modificato] , non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, e' punito con la reclusione fino a un anno.
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