Art. 569 c.p. — Pena accessoria
Testo dell'articolo
Art. 569. Pena accessoria
La condanna pronunciata contro il genitore per alcuno dei delitti preveduti da questo capo importa la perdita della responsabilita' genitoriale [modificato] o della tutela legale. 237 244
Aggiornamenti
237 La Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 23 febbraio 2012, n. 31 (in G.U. 1ª s.s. 29/02/2012, n. 9) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di alterazione di stato, previsto dall' articolo 567, secondo comma, del codice penale , consegua di diritto la perdita della potesta' genitoriale, cosi' precludendo al giudice ogni possibilita' di valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto.
244 La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 23 gennaio 2013, n. 7 (in G.U. 1ª s.s. 30/01/2013, n. 5) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di soppressione di stato, previsto dall' articolo 566, secondo comma, del codice penale , consegua di diritto la perdita della potesta' genitoriale, cosi' precludendo al giudice ogni possibilita' di valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto.
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 569 c.p.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
