Art. 289 ter c.p.
Testo dell'articolo
Art. 289 ter. Sequestro di persona a scopo di coazione
Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra piu' governi, una persona fisica o giuridica o una collettivita' di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, e' punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'[articolo 289-bis](/it-IT/fonte/codice-penale/art-289-bis). Se il fatto e' di lieve entita' si applicano le pene previste dall'[articolo 605](/it-IT/fonte/codice-penale/art-605) aumentate dalla meta' a due terzi. [modificato]
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