In vigoreNormativaCodice penale

Art. 260 c.p.

Testo dell'articolo

Art. 260. Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:

1° si introduce clandestinamente o con inganno in luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, in cui e' vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato;

2° e' colto, in tali luoghi o zone, o in loro prossimita', in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 256, 257 e 258;

3° e' colto in possesso ingiustificato di documenti o di qualsiasi altra cosa atta a fornire le notizie indicate nell'articolo 256. Se alcuno dei fatti preveduti dai numeri precedenti e' commesso in tempo di guerra, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni. Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresi', agli immobili adibiti a sedi di ufficio o di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, l'accesso ai quali sia vietato per ragioni di sicurezza pubblica [modificato] .

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 260 c.p.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale