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Art. 251 c.p. — Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra

Testo dell'articolo

Art. 251. Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra

Chiunque, in tempo di guerra, non adempie in tutto o in parte gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura di cose o di opere concluso con lo Stato o con un altro ente pubblico o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessita', per i bisogni delle forze armate dello Stato o della popolazione, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa pari al triplo del valore della cosa o dell'opera che egli avrebbe dovuto fornire e, in ogni caso, non inferiore a lire diecimila. Se l'inadempimento, totale o parziale, del contratto e' dovuto a colpa, le pene sono ridotte alla meta'. Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, allorche' essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno cagionato l'inadempimento del contratto di fornitura.

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Avv. Federico Papa
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