Art. 246 c.p. — Corruzione del cittadino da parte dello straniero
Testo dell'articolo
Art. 246. Corruzione del cittadino da parte dello straniero
Il cittadino, che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo straniero, per se' o per altri, denaro o qualsiasi utilita', o soltanto ne accetta la promessa, al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire cinquemila a ventimila. Alla stessa pena soggiace lo straniero che da' o promette il denaro o l'utilita'. La pena e' aumentata:
1° se il fatto e' commesso in tempo di guerra;
2° se il denaro o l'utilita' sono dati o promessi per una propaganda col mezzo della stampa.
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 246 c.p.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
