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Art. 557 c.p. — Prescrizione del reato

Testo dell'articolo

Art. 557. Prescrizione del reato

Il termine della prescrizione per il delitto preveduto dall'articolo precedente decorre dal giorno in cui e' sciolto uno dei due matrimoni o e' dichiarato nullo il secondo per bigamia.

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Avv. Federico Papa
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