Art. 518 undevicies c.p. - Fatto commesso all'estero
Testo dell'articolo
Art. 518 undevicies. Fatto commesso all'estero
-undevicies (Fatto commesso all'estero). [modificato] Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale [modificato].
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