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Art. 518 terdecies c.p. - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

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Art. 518 terdecies. Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

decies (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici). [modificato] Chiunque, fuori dei casi previsti dall'[articolo 285](/it-IT/fonte/codice-penale/art-285), commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni. [modificato]

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