Art. 452 bis c.p. — Inquinamento ambientale
Testo dell'articolo
Art. 452 bis. Inquinamento ambientale
È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, di un habitat [modificato] della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna. La pena e' aumentata da un terzo alla meta' quando l'inquinamento e' prodotto alternativamente: 1) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico; 2) in danno di specie animali o vegetali protette;
3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;
4) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli [modificato] . Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ne causi la distruzione, la pena e' aumentata da un terzo a due terzi [modificato] . Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone, la pena e' aumentata. [modificato]
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