Art. 211 bis c.p. — Rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza
Testo dell'articolo
Art. 211 bis. Rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza
Alle misure di sicurezza previste dal presente capo si applicano gli articoli 146 e 147. Se la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti dell'autore di un delitto consumato o tentato commesso con violenza contro le persone ovvero con l'uso di armi e vi sia concreto pericolo che il soggetto commetta nuovamente uno dei delitti indicati il giudice puo' ordinare il ricovero in una casa di cura o in altro luogo di cura comunque adeguato alla situazione o alla patologia della persona [modificato] .
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