In vigoreNormativaCodice penale

Art. 190 c.p. - Garanzie sui beni della persona civilmente responsabile

Testo dell'articolo

Art. 190. Garanzie sui beni della persona civilmente responsabile

Le garanzie stabilite nell'articolo precedente si estendono anche ai beni della persona civilmente responsabile, limitatamente ai crediti indicati nei numeri 2°, 4° e 5° del predetto articolo, qualora, per la ipoteca legale, sussistano le condizioni richieste per la iscrizione sui beni dell'imputato, e qualora, per il sequestro, concorrano, riguardo alla persona civilmente responsabile, le circostanze indicate nel secondo capo verso dell'articolo precedente. 116


Aggiornamenti

116 Il D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 , ha disposto (con l'art. 218, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del codice penale che prevedono l'ipoteca legale".

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