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Art. 128 c.p. - Termine per la richiesta di procedimento

Testo dell'articolo

Art. 128. Termine per la richiesta di procedimento

Quando la punibilita' di un reato dipende dalla richiesta dell'Autorita', la richiesta non puo' essere più proposta, decorsi tre mesi dal giorno in cui l'Autorita' ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato. Quando la punibilita' di un reato commesso all'estero dipende dalla presenza del colpevole nel territorio dello Stato, la richiesta non puo' essere più proposta, decorsi tre anni dal giorno in cui il colpevole si trova nel territorio dello Stato.

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