Art. 46 c.p. — Costringimento fisico
Testo dell'articolo
Art. 46. Costringimento fisico
Non e' punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi. In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l'autore della violenza.
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