Art. 35 bis c.p. — bis
Testo dell'articolo
Art. 35 bis. Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
La sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacita' di esercitare, durante la sospensione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore , direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari [modificato] , nonche' ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore. Essa non puo' avere una durata inferiore a quindici giorni ne' superiore a due anni e consegue ad ogni condanna all'arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.
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