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Art. 98 c.p. - Minore degli anni diciotto

Testo dell'articolo

Art. 98. Minore degli anni diciotto

È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacita' d'intendere e di volere; ma la pena e' diminuita. Nei casi di cui al primo periodo la capacita' di intendere e di volere del minore si presume fino a prova contraria. [modificato] Quando la pena detentiva inflitta e' inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della responsabilita' genitoriale o dell'autorita' maritale.

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