Art. 725 c.p. — Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza
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Art. 725. Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza
Chiunque espone alla pubblica vista o, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che offenda la pubblica decenza, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila [modificato] .
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