Art. 678 c.p. — Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti
Testo dell'articolo
Art. 678. Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti
Chiunque, senza la licenza dell'Autorita' o senza le prescritte cautele, fabbrica o introduce nello Stato, ovvero tiene in deposito o vende o trasporta materie esplodenti o sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione di esse, e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire duemila.
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 678 c.p.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
