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Art. 666 c.p. — Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza

Testo dell'articolo

Art. 666. Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza

Chiunque, senza la licenza dell'Autorita', in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, da' spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni [modificato] . Se la licenza e' stata negata, revocata o sospesa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila [modificato] . E' sempre disposta la cessazione dell'attivita' svolta in difetto di licenza. Se l'attivita' e' svolta in locale per il quale e' stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attivita', nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma e' disposta altresi' la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni. Per le violazioni previste dal presente articolo non e' ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'[articolo 16](/it-IT/fonte/codice-penale/art-16) della legge 24 novembre 1981, n. 689. [modificato] 47

Aggiornamenti

47 La Corte Costituzionale, con sentenza 9-15 aprile 1970, n. 56 (in G.U. 1ª s.s. 22/4/1970, n. 102), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 68 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 , e 666 del codice penale , nella parte in cui prescrivono che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico, e non indetti nell'esercizio di attivita' imprenditoriali, occorre la licenza del Questore".

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