Art. 654 c.p. — Grida e manifestazioni sediziose
Testo dell'articolo
Art. 654. Grida e manifestazioni sediziose
Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del numero 3° dell'articolo 266 ovvero in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose e' punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila [modificato] .
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