Art. 617 quater c.p.
Testo dell'articolo
Art. 617 quater. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra piu' sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena e' della reclusione da quattro a dieci anni [modificato] se il fatto e' commesso:
1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma [modificato] ;
2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale [modificato] o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o [modificato] con abuso della qualita' di operatore del sistema;
3) NUMERO ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2024, N. 90 [modificato] .
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