Art. 615 c.p. — Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale
Testo dell'articolo
Art. 615. Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale
Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s'introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell'articolo precedente, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se l'abuso consiste nell'introdursi nei detti luoghi senza l'osservanza delle formalita' prescritte dalla legge, la pena e' della reclusione fino a un anno. Nel caso previsto dal secondo comma il delitto e' punibile a querela della persona offesa. [modificato]
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