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Art. 609 sexies c.p.

Testo dell'articolo

Art. 609 sexies. Ignoranza dell'eta' della persona offesa

Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando e' commesso il delitto di cui all'[articolo 609-quinquies](/it-IT/fonte/codice-penale/art-609-quinquies), il colpevole non puo' invocare a propria scusa l'ignoranza dell'eta' della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile [modificato] .

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Avv. Federico Papa
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