Art. 601 bis c.p. — Traffico di organi prelevati da persona vivente
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Art. 601 bis. Traffico di organi prelevati da persona vivente
Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente e' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 1 MARZO 2018, N. 21 [modificato] . Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico e' punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000. Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. [modificato] Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma.
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