In vigoreNormativaCodice penale

Art. 600 quater c.p.

Testo dell'articolo

Art. 600 quater. Detenzione o accesso a materiale pornografico

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro

1.549. La pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantita'. Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000 [modificato] .

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Avv. Federico Papa
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