In vigoreNormativaCodice penale

Art. 593 bis c.p.

Testo dell'articolo

Art. 593 bis. Interruzione colposa di gravidanza

Chiunque cagiona a una donna per colpa l'interruzione della gravidanza e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Chiunque cagiona a una donna per colpa un parto prematuro e' punito con la pena prevista dal primo comma, diminuita fino alla meta'. Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma, se il fatto e' commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena e' aumentata. [modificato]

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Avv. Federico Papa
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